REGISTRO ITALIANO CREMAZIONI

Finalità

Il R.I.C., Registro Italiano Cremazioni, nasce il 9 giugno 2014 con carattere volontario e senza scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere sul territorio nazionale il rito della cremazione e i valori etici, sociali e culturali che lo ispirano.

Questa missione è esercitata sul territorio nazionale attraverso il riconoscimento legale ottenuto dalle autorità competenti, nel pieno rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti. Al fine di realizzarla, il Registro Italiano Cremazioni opera attivamente per garantire il diritto di scelta di ogni suo associato, tutelando – anche in sede legale – la volontà di cremazione della salma e dell’eventuale dispersione delle ceneri, secondo la normativa vigente.

Oltre alla tutela delle dichiarazioni di volontà dei suoi iscritti, il Registro Italiano Cremazioni sostiene e promuove in prima persona la ricerca nell’ambito delle tecniche più avanzate di incenerimento, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti igienici ed ambientali connessi.

Inoltre, si impegna affinché gli studi storici sulla cremazione, unitamente alle analisi della pratica nello scenario della contemporaneità, possano confluire in un quadro interdisciplinare di riflessione e approfondimento comune, in collaborazione con enti istituzionali, centri di studio e di ricerca, organismi che operano nel settore. Ciò nella radicata e profonda convinzione che il rito crematorio rappresenti oggi non solo un dato in costante aumento fra le pratiche funerarie adottate dalla cittadinanza, ma soprattutto un tratto distintivo della contemporaneità. Una scelta libera e indipendente, che il Registro Italiano Cremazioni tutela e salvaguarda in accordo con la legislazione nazionale, le normative regionali e i regolamenti comunali che disciplinano la materia.

I suoi professionisti sono a completa disposizione di coloro che desiderino avvicinarsi al mondo cremazionista senza incertezze e con adeguati strumenti di conoscenza. Per questo motivo, al fianco del sito internet dedicato e delle sue sezioni di approfondimento, gli iscritti al Registro Italiano Cremazioni si avvalgono di una newsletter per il costante aggiornamento normativo, di un periodico di informazione e di una guida ragionata per potersi orientare senza ostacoli. Perché la cremazione, oggi ancora più che in passato, possa dirsi una scelta libera e consapevole.

La Volontà di Cremazione

L’ordinamento italiano consente ai suoi cittadini di poter manifestare la propria volontà di cremazione attraverso tre modalità:

  • la volontà testamentaria espressa dal defunto;
  • la volontà attestata dal coniuge o dal parente più prossimo o dalla maggioranza nel caso di più parenti prossimi di pari grado;
  • l’iscrizione a un organismo riconosciuto con autorizzazione come il Registro Italiano Cremazioni.

Senza entrare nella complessità giuridica della materia, è sufficiente ricordare che la volontà testamentaria deve essere espressa mediante testamento olografo o per atto di notaio. Nel primo caso, il documento è redatto dall’interessato, ma al momento del decesso è necessaria la pubblicazione: un notaio dovrà dunque convocare gli eredi, redigere un verbale, trasmetterlo agli Uffici competenti e provvedere a pubblicarlo. Ne consegue che, prima della cremazione, possono trascorrere settimane e che sarà dunque necessaria una temporanea inumazione della salma.

Nel secondo caso, se il testamento per atto di notaio è segreto occorrerà ripetere la medesima trafila burocratica. Se il testamento per atto di notaio è invece pubblico, i tempi si abbreviano, ma grava sull’esito finale un’incertezza. Non trattandosi di testamento patrimoniale, gli eredi non sono obbligati per legge a rispettare le disposizioni in materia di cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri. La volontà di cremazione, pertanto, non è tutelata e garantita da nessun organismo istituzionale.

In tutte queste procedure, inoltre, si è tenuto conto dei ritardi e delle incertezze senza con ciò entrare nel vivo dei costi da sostenere per la redazione testamentaria.

Il Registro Italiano Cremazioni è dunque la terza via, che garantisce i suoi iscritti dal rischio di vedere disattese le proprie volontà e tutela i parenti del defunto dalle responsabilità e dalle difficoltà normative in materia di cremazione. La dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione è a tutti gli effetti un testamento, ma non è suscettibile di pubblicazione né prevede dei costi aggiuntivi. È convalidato dal Presidente e dal Legale Rappresentante del Registro Italiano Cremazioni ed è messo in esecuzione non appena è avvenuto il decesso.

La scelta della cremazione è, per il Registro Italiano Cremazioni, il bene più importante che il suo iscritto decide di affidargli. Per queste ragioni dispone di professionisti che possano aiutare a dirimere le perplessità, i dubbi e le eventuali difficoltà di quanti vogliano affrontare questa scelta in piena autonomia e consapevolezza. Nel segno della libertà.

La conservazione delle ceneri

Ai sensi della Legge n. 130 del 2001, con la quale è caduto l'obbligo di ricovero delle ceneri nei Cimiteri italiani, le modalità di conservazione sono disciplinate nel rispetto delle volontà del defunto. Nel modulo di iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, una sezione dedicata consente al nuovo Socio di poter indicare a quale familiare affidare la conservazione a domicilio delle ceneri. Non è obbligatorio specificarlo al momento dell’iscrizione: ciascun iscritto potrà decidere, quando lo riterrà più opportuno, se dichiarare la volontà di affidare le ceneri alla conservazione o alla dispersione.

L'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, e la relativa comunicazione delle generalità della persona che si farà carico dell'affidamento - fatta salva la sua disponibilità ad accettare la conservazione delle ceneri - consente di ridurre, peraltro, i rischi di un eventuale disaccordo fra i parenti del defunto, permanendo il quale l'urna è momentaneamente tumulata nel Cimitero.

Nei casi in cui l'affidatario designato intenda recedere dalla facoltà di conservare le ceneri del defunto, le Leggi regionali e i regolamenti comunali consentono, di norma, il conferimento delle stesse al cinerario comune o alla tumulazione cimiteriale.

In tema di conservazione delle ceneri, siano esse affidate al domicilio o, in alternativa, tumulate o interrate, la Legge ricorda che – rispettato l’obbligo di sigillare l’urna – deve essere sempre consentita la chiara identificazione dei dati anagrafici del defunto. Per il trasporto dell’urna contenente le ceneri non sono previste norme precauzionali di tipo igienico. Inoltre, occorre specificare che l'affidamento delle ceneri non costituisce alcuna implicita autorizzazione a qualsivoglia forma di sepoltura privata.

Nella sezione del sito dedicata alla normativa vigente, è possibile consultare un’ampia selezione di Leggi regionali e di regolamenti comunali atti a disciplinare la materia, dalla comunicazione del luogo di custodia alle diverse modalità ammesse per la conservazione a domicilio.

Ai Soci del Registro Italiano Cremazioni è riservato un servizio di consulenza legale dedicato che possa essere di aiuto a quelle domande, o a quelle problematiche, che non trovino immediata risposta nella giurisprudenza e che, per le loro complessità umane ed esistenziali, necessitino di un supporto fermo e sicuro.

La dispersione delle ceneri

Come nel caso di affido delle ceneri ad un familiare, con relativa conservazione a domicilio, la volontà di dispersione spetta al solo defunto. L'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, nella sezione dedicata, consente al nuovo Socio di poter dichiarare la sua volontà di dispersione e di indicarne il luogo, delegando a questo ruolo un familiare, l’esecutore testamentario o il legale rappresentante del R.I.C.

Prima dell’introduzione della Legge n. 130 del 30 marzo 2001, la pratica della dispersione in Italia non era consentita. È oggi invece possibile effettuarla in aree riservate all'interno dei Cimiteri o in alcuni spazi extra-cimiteriali, ovvero in natura o nel perimetro di luoghi privati. Quest'ultima scelta deve avvenire con il consenso dei proprietari e senza fini di lucro. Severe limitazioni impediscono che la dispersione possa avvenire nei centri urbani, mentre in acqua (fiumi, mari e laghi) non è consentita nei soli tratti occupati da natanti o manufatti: è dunque necessario spingersi ad almeno 100 metri dalla riva, così come nei luoghi montani rispettare circa 200 metri di distanza dagli insediamenti abitativi.

L'attestazione delle volontà di dispersione tramite l'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni esclude inoltre che possa prevalere la sepoltura tradizionale delle ceneri (inumazione o tumulazione), considerata prioritaria qualora il soggetto non abbia espressamente indicato il luogo della dispersione. Ove, invece, il defunto iscritto al Registro Italiano Cremazioni abbia espresso la propria volontà di dispersione senza indicazione di un luogo specifico, sarà il coniuge o il parente più prossimo a indicarlo o, in alternativa, ad autorizzare la dispersione entro il perimetro dei cinerari comuni, all’interno delle aree cimiteriali, o dei giardini di rimembranza, laddove presenti.

Infine, è bene ricordare che la dispersione può essere disposta anche in caso di ceneri precedentemente tumulate, purché nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. Il personale del Registro Italiano Cremazioni, così come quello delle sue imprese associate, è sempre a disposizione per coloro che necessitino di ulteriori chiarimenti in materia.

Diamanti dalle ceneri

Nel corso di milioni di anni, all’interno della Terra, il calore e la pressione elevati hanno generato una delle meraviglie della natura: il diamante. Questo straordinario processo di creazione può essere riprodotto nei laboratori di Algordanza. In alcune settimane Algordanza è in grado di far nascere autentici diamanti dalle ceneri di cremazione di una persona cara scomparsa: i Diamanti della Memoria. Algordanza non aggiunge alcun additivo o carbonio estraneo, per ragioni etiche tutto deve avvenire nel modo più simile a quello naturale. Un certificato ufficiale di origine accompagna il diamante assicurando unicità e autenticità.

Il Diamante della Memoria Algordanza è generato esclusivamente con le ceneri provenienti dalla cremazione umana, senza inclusione di additivi. I diamanti non sono mai toccati da mani nude durante tutto il processo di lavorazione e vengono consegnati in una apposita custodia. Nel caso di realizzazione dai capelli (sono richiesti almeno 5 grammi di peli o capelli) i capelli non vengono bruciati ma trattati chimicamente in altro modo per estrarre il carbonio in essi contenuto.

Ogni persona è unica, come è unico lo stile di vita e diverso l’ambiente circostante. Queste condizioni influiscono sulla composizione chimica del nostro corpo, dei capelli e delle ceneri di cremazione. Questo è il motivo per cui ogni diamante brilla con proprie tonalità di bianco o di blu. Non ci sono due diamanti uguali così come ogni persona è stata unica quando era in vita.

Potrete trovare maggiori informazioni al seguente indirizzo: www.registroitalianocremazioni.it